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Taranto, iniziativa del presidente dell'acciaieria Ilva

Allarme mercurio, Riva querela gli ambientalisti

Azione legale contro Sorrentino, Marescotti e Farella
Fonte: Corriere del Giorno, 21 giugno 2007

Il presidente del Gruppo Riva, Emilio Riva ha presentato per tramite dell'avvocato Egidio Albanese, querela nei confronti del segretario provinciale della Uil ionica Francesco Sorrentino, del presidente di Peacelink, Alessandro Marescotti e di Giulio Farella del Comitato contro il rigassificatore per le affermazioni rilasciate nel corso di una conferenza stampa sull'inquinamento da mercurio che sarebbe stato provocato dal
centro siderurgico di Taranto.
Emilio Riva, presidente dell'Ilva


"In particolare - si legge nell'atto - sono stati elencati dati allarmanti circa i quantitativi di mercurio che l'Ilva avrebbe scaricato nell'arco temporale compreso tra l'anno 2002 ed il 2005, evidenziando che circa il 49% (1385 kg) dei 2821 chilogrammi di mercurio dispersi in atmosfera su tutto il territorio nazionale, sarebbero relativi alla zona di Taranto ed imputabili interamente allo stabilimento siderurgico. Ancor più allarmante, sempre a detta dei relatori, risulterebbe il dato relativo ai valori di concentrazione di mercurio nell'acqua, che sarebbe passato ai 118 kg del 2002 ai 665 kg stimati nel 2005, comportando che l'Ilva, da sola, avrebbe prodotto il 62,5% di tutto il mercurio proveniente dalla grande industria in Italia".

Secondo il legale dell'Ilva "tali inquietanti valori sono stati diffusi in uno
a considerazioni circa la portata nociva dell'inquinante in questione, facendone volontariamente risaltare un presunto allarme ambientale, ed in particolare l'irreparabile danno arrecato ai prodotti ittici locali e conseguentemente alla salute dei cittadini. Si denunciava, infine, il silenzio delle istituzioni in ordine alla diffusione di tali dati disponibili. I dati pubblicizzati, come evidenziato dagli stessi autori, sarebbero rinvenuti
nell'ambito di una ricerca effettuata negli archivi del sito Internet dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (Apat), ove, in virtù di una disaggregazione degli stessi dati statistici rilevati nel database Ines (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) sarebbero emersi gli allarmanti valori esposti".

Secondo l'Ilva, "il contenuto della conferenza stampa, è il fuorviante frutto di una ricerca effettuata sulla base di parametri, costituiti da limiti di rilevabilità mai superati dall'azienda, ed in particolare, effettuando una mera stima delle emissioni di sostanza inquinante. Infatti, in generale, i valori degli inquinanti da dichiarare nelle acque, sono ottenuti moltiplicando un valore di concentrazione per la portata annuale dello scarico. Nel caso in cui il valore di concentrazione di un inquinante risulti inferiore al limite di rilevabilità ma la portata degli effluenti sia particolarmente elevata, il dato ottenuto moltiplicando il valore di rilevabilità, può risultare superiore al limite di soglia per il quale è necessario dichiarare la presenza della sostanza nelle emissioni. In questo caso, in ossequio all'allegato 1 paragrafo 1.3.2 del D.M. 23/11/2001 e successive modifiche, si assume una concentrazione di inquinante nell'affluente pari al 50% del limite di rilevabilità del metodo. Moltiplicando poi questa concentrazione di inquinante per la portata media annuale dell'affluente, si ottiene l'emissione annuale, che andrà confrontata con i valori soglia".

L'avvocato Albanese per conto del suo assistito sottolinea "la portata esagerata e tendenziosa delle notizie divulgate il 31 maggio. Ed invero, i dati diffusi come effettivi sono solo dati di stima. Non si può addebitare allo stabilimento Ilva di Taranto il ruolo di attore di una presunta catastrofe ambientale, destando inevitabilmente pubblico allarme ed un diffuso turbamento nella comunità cittadina".

Secondo Riva "l'annunzio di pericoli inesistenti, in quanto idoneo a suscitare
allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio, renderebbe, altresì, astrattamente configurabile la fattispecie di reato prevista dall'art. 658 c.p. (v. Cass. Pen., 26/05/1987, Pasquinacci, in CED 176990). A corroborare la portata destabilizzatrice delle notizie diffuse in data 31/05/2007, basterebbero i malumori e le preoccupazioni insorti, all'indomani della conferenza stampa, nella comunità dei mitilicoltori di Taranto ed, in generale, di tutti coloro che operano nel settore dei prodotti ittici".

Note:

Il dossier mercurio che ha fatto "arrabbiare" il presidente dell'Ilva
http://italy.peacelink.org/tarantosociale/articles/art_21803.html

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